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Prova della cessione intracomunitaria di un'auto
Crei la dichiarazione con cui l'acquirente di un altro Paese UE conferma l'arrivo dell'auto: la prova per la cessione intracomunitaria non imponibile, con l'elenco di ciò che deve conservare. Gratis, senza account, e i dati restano nel browser.
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Attestazione di arrivo dei beni / Gelangensbestätigung
Dichiarazione che i beni di una cessione intracomunitaria sono arrivati in un altro Stato membro dell’UE (art. 45-bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; Germania: § 17b, comma 2, n. 2 UStDV)
Bestätigung über das Gelangen des Gegenstands einer innergemeinschaftlichen Lieferung in einen anderen EU-Mitgliedstaat (§ 17b Abs. 2 Nr. 2 UStDV, Art. 45a DVO (EU) Nr. 282/2011)
| QuantitàMenge | Denominazione commercialeHandelsübliche Bezeichnung | Numero di telaio (VIN)Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) | FatturaRechnung |
|---|---|---|---|
| 1 |
In qualità di cessionario dichiaro di aver ricevuto i beni sopra indicati, ovvero che il loro trasporto si è concluso nell’altro Stato membro, a:
Hiermit bestätige ich als Abnehmer, dass ich den oben genannten Gegenstand erhalten habe bzw. dass die Beförderung des Gegenstands im übrigen Gemeinschaftsgebiet geendet hat, und zwar in:
La firma non è necessaria se il documento è trasmesso per via elettronica dai sistemi del cessionario. Bei elektronischer Übermittlung aus dem Verfügungsbereich des Abnehmers ist keine Unterschrift erforderlich.
Da firmare e restituire entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione. Bitte bis zum 10. Tag des Monats nach der Lieferung unterschrieben zurücksenden.
Creato con lo strumento gratuito di CarShots per la prova di consegna intracomunitaria, carshots.ai
Tutto resta in questo browser: non conserviamo né inviamo ciò che scrive.
Un modello, non una consulenza fiscale. Verifichi i casi particolari con il Suo commercialista.
Che cos'è la prova della cessione intracomunitaria?
Una cessione intracomunitaria di un'auto a un'azienda di un altro Paese UE è non imponibile IVA in Italia, ma solo se l'auto lascia davvero l'Italia e arriva nel Paese dell'acquirente. Il cedente deve poterlo dimostrare: se non ci riesce, rischia di dover versare l'IVA. La condizione è nell'art. 138 della direttiva 2006/112/CE; in Italia la norma è l'art. 41 del D.L. 331/1993.
Dal 2020 l'art. 45 bis del regolamento (UE) n. 282/2011 dice quando si presume che i beni siano partiti: una presunzione, che l'amministrazione può comunque contestare. Quando a trasportare l'auto è l'acquirente, una parte della prova è la sua dichiarazione scritta. È quella che crea lo strumento qui sopra.
Che cosa deve contenere la dichiarazione dell'acquirente?
L'art. 45 bis elenca i dati della dichiarazione scritta dell'acquirente:
- la data di emissione;
- nome e indirizzo dell'acquirente;
- quantità e natura dei beni e, per un mezzo di trasporto, il numero di identificazione: per un'auto il telaio (VIN);
- data e luogo di arrivo dei beni;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.
La dichiarazione deve arrivare al cedente entro il 10 del mese successivo alla cessione. Lo strumento stampa tutti questi campi, più la targa e la data della nuova immatricolazione all'estero se già disponibili, e lascia vuoti arrivo e firma se l'acquirente preferisce compilarli a mano quando l'auto arriva. Faccia firmare la dichiarazione dall'acquirente o dalla persona incaricata di ritirare l'auto. Il documento è bilingue: italiano e la lingua dell'acquirente a scelta.
Basta la dichiarazione? Gli altri documenti da conservare
No. Per la presunzione l'art. 45 bis chiede, oltre alla dichiarazione dell'acquirente, due documenti non contraddittori che vengano da due soggetti diversi e indipendenti da cedente e acquirente. Possono essere:
- una lettera di vettura CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo o la fattura del vettore;
- la polizza assicurativa del trasporto o i documenti bancari che provano il pagamento del trasporto;
- documenti ufficiali di un'autorità pubblica, come un notaio, che confermano l'arrivo nello Stato di destinazione;
- la ricevuta di un depositario nello Stato di destinazione.
Le note esplicative della Commissione, richiamate dalla circolare 12/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, chiariscono che la presunzione non è disponibile se cedente o acquirente trasportano da soli, senza un vettore indipendente. Per un'auto che l'acquirente guida via, quindi, la presunzione può non scattare: conta il quadro completo delle prove, dalla dichiarazione al pagamento, dalla corrispondenza commerciale alla prova della nuova immatricolazione nel Paese di destinazione, se l'ha. Si confronti con il Suo commercialista su quali prove tenere nel caso concreto.
Fattura, VIES ed elenchi Intrastat
Prima della vendita verifichi la partita IVA dell'acquirente su VIES e conservi la stampa del risultato con data e ora. L'esenzione presuppone che l'acquirente Le abbia comunicato un numero di identificazione IVA valido di un altro Paese UE (art. 138, paragrafo 1, lett. b), della direttiva).
In fattura indichi la Sua partita IVA e quella dell'acquirente, con il prefisso del Paese, senza IVA e con un riferimento alla norma di non imponibilità: di norma «Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 331/1993». La direttiva (art. 226) chiede un riferimento alla disposizione di esenzione; la formula esatta la confermi con il Suo commercialista.
Dopo la vendita inserisca la cessione negli elenchi Intrastat del periodo. Secondo la direttiva (art. 138, paragrafo 1 bis) l'esenzione non si applica se l'elenco riepilogativo non è stato presentato o contiene dati errati, salvo giustificazione.
Quando non si usa: auto in regime del margine e veicoli nuovi
- Auto in regime del margine: l'esenzione per le cessioni intracomunitarie non si applica ai beni venduti in questo regime (art. 139, paragrafo 3, direttiva 2006/112/CE). Niente non imponibilità e niente prova di arrivo: vedi la fattura in regime del margine.
- Veicoli nuovi: 6 mesi o meno dalla prima immatricolazione, oppure 6.000 km o meno (art. 2, paragrafo 2, direttiva). Sono non imponibili anche quando l'acquirente è un privato (art. 138, paragrafo 2, lett. a)) e non rientrano nel regime del margine. La fattura deve riportare le caratteristiche del veicolo, come prima immatricolazione e chilometri. Per questi casi e per gli obblighi di comunicazione si faccia assistere dal Suo commercialista.
- Acquirenti privati di un'auto usata: la non imponibilità presuppone di regola un acquirente soggetto passivo con partita IVA UE; a un privato di un altro Paese un'usata si vende di regola con l'IVA italiana.
Prima di consegnare, se l'auto resta ferma qualche giorno sul piazzale, un verbale di consegna con chilometri, danni e foto evita discussioni sullo stato dell'auto al ritiro.
Domande frequenti
La dichiarazione dell'acquirente è obbligatoria?
Quando l'acquirente trasporta l'auto, è la prova scritta che, insieme a due documenti indipendenti, fa scattare la presunzione dell'art. 45 bis. Non è l'unica prova possibile, ma è la più usata e la più semplice da ottenere.
E se la dichiarazione arriva dopo il 10 del mese?
Secondo la circolare 12/E dell'Agenzia delle Entrate, un ritardo non fa perdere la presunzione se le altre condizioni sono rispettate. Conviene comunque richiederla subito e conservare le prove del sollecito.
Devo verificare la partita IVA dell'acquirente?
Sì: l'esenzione presuppone un numero IVA UE valido, comunicato prima della cessione. Controlli su VIES il giorno della vendita o prima e conservi la stampa.
Posso usare lo strumento per beni diversi dalle auto?
Sì, accanto a «Veicoli» c'è la modalità «Altri beni», fino a 10 voci per dichiarazione.
In che lingua è la dichiarazione?
In italiano, con sotto la lingua dell'acquirente a Sua scelta: tedesco, inglese, francese, polacco, olandese o spagnolo. Per le lingue accettate dall'autorità del Paese di destinazione si rivolga al Suo commercialista.
Fonti
- Direttiva 2006/112/CE (EUR-Lex)eur-lex.europa.eu
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (EUR-Lex)eur-lex.europa.eu
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (Normattiva)normattiva.it
- VIES, verifica dei numeri IVA (Commissione europea)ec.europa.eu
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